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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che, nel passaggio dei dipendenti pubblici dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), comporta una riduzione della retribuzione lorda corrispondente al contributo previdenziale soppresso. La disposizione è stata salvata.
Di cosa si tratta
Per i dipendenti pubblici che transitano dal vecchio trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, la legge prevede l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini pensionistici. Per garantire tale invarianza, viene soppressa la trattenuta a carico del lavoratore destinata a finanziare il TFS, ma contestualmente ridotta la retribuzione lorda in misura corrispondente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ritenendo che il meccanismo determinasse un trattamento deteriore dei lavoratori transitati al regime del TFR.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. Ha inoltre dichiarato ammissibili gli interventi spiegati dall’INPS nei giudizi riuniti. La norma è rimasta in vigore.
Il principio
Il meccanismo che, nel passaggio dal TFS al TFR, riduce la retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale soppresso, assicurando l’invarianza della retribuzione netta, non viola né il principio di eguaglianza né il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Domande e risposte
Cosa cambia per il dipendente pubblico passato al TFR?
Viene soppressa la trattenuta che finanziava il vecchio trattamento di fine servizio, ma la retribuzione lorda è ridotta in misura corrispondente, in modo da mantenere invariata la retribuzione netta.
La Corte ha riconosciuto un danno per i lavoratori?
No. Ha ritenuto non fondata la questione: il meccanismo garantisce l’invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini pensionistici.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
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