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La Corte dichiara non fondata la questione sulle penalizzazioni applicate alle pensioni anticipate degli anni 2012-2014: il superamento graduale delle decurtazioni, con efficacia solo per il futuro, non viola i principi di uguaglianza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali.
Di cosa si tratta
La riforma Fornero (d.l. n. 201 del 2011) aveva introdotto penalizzazioni sulle pensioni anticipate per chi non avesse raggiunto una certa età. Il legislatore ha poi attenuato e superato tali decurtazioni, ma per i pensionamenti del 2012-2014 l’esenzione operava solo per i ratei corrisposti dal 1° gennaio 2016, lasciando le penalizzazioni sui ratei precedenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui limita l’esenzione dalle penalizzazioni ai ratei corrisposti dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli percepiti dal 2012 al 2015.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La disposizione, in armonia con il principio di irretroattività (art. 11 delle preleggi), si limita a sancire l’efficacia solo per il futuro del superamento delle penalizzazioni, confermando per il passato una disciplina di valenza generale: la scelta di differire l’effetto rientra nella gradualità ragionevole dell’attuazione dei principi degli artt. 36 e 38 Cost., compatibile con le risorse disponibili.
Il principio
Il superamento delle penalizzazioni pensionistiche può essere attuato in modo graduale e con efficacia solo per il futuro: la scelta di non estendere l’esenzione ai ratei pregressi non genera disparità irragionevole, rientrando nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono all’attuazione graduale dei principi costituzionali in materia previdenziale.
Domande e risposte
Cosa lamentava il pensionato?
Che, avendo ottenuto la pensione anticipata tra il 2012 e il 2014, le penalizzazioni gli restavano applicate per i ratei percepiti fino al 2015, mentre l’esenzione operava solo da gennaio 2016, a differenza di chi era andato in pensione successivamente.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché il legislatore ha legittimamente previsto un superamento graduale delle penalizzazioni con efficacia solo per il futuro, scelta coerente con il principio di irretroattività e con la necessità di tener conto delle risorse disponibili.
Vi era una disparità di trattamento?
La Corte ha escluso una disparità irragionevole: la diversa decorrenza dell’esenzione si raccorda al carattere necessariamente graduale del percorso di superamento delle penalizzazioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la diversa decorrenza dell’esenzione.
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una prestazione proporzionata e sufficiente, richiamato in materia pensionistica.
- Art. 38 della Costituzione — Diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita, parametro dell’adeguatezza dei trattamenti.
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