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La Corte dichiara non fondate tutte le questioni sulla riforma delle banche popolari del 2015: l’obbligo di trasformazione in società per azioni per le popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro, e i limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso, non violano la Costituzione né la CEDU.
Di cosa si tratta
La riforma del 2015 (d.l. n. 3 del 2015) ha imposto alle banche popolari di maggiori dimensioni — quelle con attivo superiore a otto miliardi di euro — di ridurre l’attivo, trasformarsi in società per azioni o porsi in liquidazione, consentendo inoltre limiti al rimborso delle azioni del socio che recede. I soci di alcune banche contestavano l’intera disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha censurato l’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77, secondo comma, 95, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela della proprietà, dubitando in particolare della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e della tutela del diritto di proprietà dei soci.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato tutte le questioni non fondate. Sussistevano i presupposti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge; la soglia degli otto miliardi e l’obbligo di trasformazione rispondono a esigenze di stabilità e concorrenzialità del sistema bancario; la possibilità di limitare il rimborso delle azioni del socio recedente non viola la tutela costituzionale e convenzionale della proprietà, trattandosi di limite proporzionato alla salvaguardia della solidità patrimoniale della banca.
Il principio
La riforma delle banche popolari persegue interessi generali di stabilità del sistema creditizio: l’obbligo di trasformazione in SpA oltre la soglia di otto miliardi e i limiti al rimborso delle azioni costituiscono un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra libertà di iniziativa economica, tutela della proprietà e stabilità finanziaria.
Domande e risposte
Cosa imponeva la riforma del 2015 alle banche popolari?
Alle popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro imponeva, entro un termine, di ridurre l’attivo, trasformarsi in società per azioni o porsi in liquidazione, prevedendo anche la possibilità di limitare il rimborso delle azioni del socio che recede.
Il limite al rimborso delle azioni viola il diritto di proprietà?
No. La Corte ha ritenuto che si tratti di un limite proporzionato, giustificato dall’esigenza di preservare la solidità patrimoniale della banca, compatibile sia con l’art. 42 Cost. sia con la tutela della proprietà prevista dalla CEDU.
Il decreto-legge aveva i presupposti di necessità e urgenza?
Sì. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., ritenendo sussistenti i presupposti straordinari di necessità e urgenza per il ricorso al decreto-legge.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, bilanciata con la stabilità del sistema bancario.
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà, invocata a fronte dei limiti al rimborso delle azioni.
- Art. 77 della Costituzione — Presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, ritenuti sussistenti.
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