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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge di ratifica del Trattato di Lisbona e inammissibili quelle sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, sollevate dal Tribunale di Enna.
Di cosa si tratta
Dopo la riforma del 2015, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati ha ampliato i casi in cui lo Stato risponde dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il giudice di Enna dubitava della compatibilità di tale assetto, e della legge di ratifica del Trattato di Lisbona, con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2 della legge n. 130 del 2008 (ratifica del Trattato di Lisbona) e l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, come modificato dalla legge n. 18 del 2015, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Enna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla legge di ratifica del Trattato di Lisbona e inammissibili quelle relative alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati.
Il principio
L’adesione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, tramite la ratifica del Trattato di Lisbona, non contrasta con i principi costituzionali sull’indipendenza e la soggezione del giudice soltanto alla legge; le censure sulla responsabilità civile dei magistrati, così come formulate, sono risultate inammissibili.
Domande e risposte
Quali norme erano in discussione?
La legge di ratifica del Trattato di Lisbona e la disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati riformata nel 2015.
Quale parametro era invocato?
Gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, su diritto di difesa, soggezione del giudice alla legge e autonomia della magistratura.
Come si è conclusa la vicenda?
Con la non fondatezza per il Trattato di Lisbona e l’inammissibilità per la responsabilità civile dei magistrati.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — Soggezione del giudice soltanto alla legge.
- Art. 104 della Costituzione — Autonomia e indipendenza della magistratura.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa.
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