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La Corte dichiara illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, dopo la nuova contestazione di una circostanza aggravante in dibattimento, non consente all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Di cosa si tratta
La messa alla prova è un istituto che permette di sospendere il processo affidando l’imputato a un percorso di reinserimento. Va chiesta entro precisi momenti processuali. Quando l’accusa cambia in dibattimento — con la contestazione di una nuova aggravante — l’imputato si trovava però impossibilitato a riproporre la richiesta.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, la facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il principio
Se l’accusa muta in dibattimento con la contestazione di una nuova aggravante, l’imputato deve poter riconsiderare le proprie strategie difensive: gli va perciò riconosciuta la facoltà di chiedere la messa alla prova, riti alternativi che altrimenti gli sarebbero preclusi da una situazione a lui non imputabile.
Domande e risposte
Cosa ha stabilito la Corte?
Che, dopo la contestazione di una nuova aggravante in dibattimento, l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Cos’è la messa alla prova?
Un istituto che sospende il processo affidando l’imputato a un programma di reinserimento; in caso di esito positivo il reato si estingue.
Perché la vecchia norma era incostituzionale?
Perché precludeva all’imputato un rito alternativo a causa di una modifica dell’accusa avvenuta dopo la fase utile per la richiesta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e parità di trattamento tra imputati.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e scelta dei riti alternativi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.