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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondato il ricorso della Regione Veneto contro alcune deleghe e disposizioni della legge n. 154 del 2016 sui settori agricolo e agroalimentare.
Di cosa si tratta
La legge n. 154 del 2016 conteneva deleghe al Governo e norme di semplificazione e razionalizzazione dei settori agricolo e agroalimentare, oltre a sanzioni in materia di pesca illegale. La Regione Veneto riteneva che alcune disposizioni invadessero le proprie competenze e le proprie risorse.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 7, comma 5, 15, commi 1, 2, lettera d), e 5, e 16 della legge n. 154 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il ricorso era stato promosso dalla Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 15 e non fondate le questioni relative agli artt. 7, comma 5, e 16 della legge n. 154 del 2016.
Il principio
L’esercizio della delega legislativa statale e delle norme di semplificazione nei settori agricolo e agroalimentare non eccede, nei profili esaminati, i limiti del riparto di competenze tra Stato e Regioni: le doglianze regionali, dove ammissibili, sono risultate infondate.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge?
La Regione Veneto, lamentando l’invasione delle proprie competenze e l’incidenza sulle risorse regionali.
Quale fu l’esito?
Una pronuncia mista: inammissibilità per l’art. 15 e non fondatezza per gli artt. 7, comma 5, e 16.
Su quali materie verteva il giudizio?
Sui settori agricolo e agroalimentare, tra deleghe al Governo e norme di semplificazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni.
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