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La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla copertura finanziaria di una legge della Regione Piemonte in materia di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare.
Di cosa si tratta
La legge regionale piemontese introduceva attività di formazione e diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. Il Governo contestava che la norma non indicasse adeguatamente la copertura dei relativi oneri finanziari.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2017, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone alle leggi di provvedere alla copertura dei nuovi o maggiori oneri. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: interpretata correttamente, la disposizione regionale non viola l’obbligo di copertura finanziaria posto dall’art. 81 Cost.
Il principio
L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) si applica anche alle leggi regionali, ma una norma può essere salvata se interpretata in modo conforme, senza che da essa derivino oneri privi di copertura.
Domande e risposte
Qual era l’oggetto della legge regionale?
La disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, con attività formative promosse dalla Regione Piemonte.
Perché il Governo l’aveva impugnata?
Per un presunto difetto di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione, dichiarandola non fondata nei sensi indicati in motivazione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e obbligo di copertura finanziaria delle leggi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.