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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie in parte i ricorsi di più Regioni sul d.l. n. 50 del 2017: dichiara illegittimo l’art. 16, comma 1, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali delle risorse legate alle funzioni provinciali non fondamentali, e l’art. 39 nella parte in cui taglia il fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento.

Di cosa si tratta

Dopo il riordino delle Province (legge n. 56 del 2014), funzioni e risorse sono passate a Regioni ed enti locali. Le norme impugnate intervenivano sul finanziamento di queste funzioni e sul fondo per il trasporto pubblico locale, prevedendo anche una sanzione a carico delle Regioni inadempienti.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 16, 39 e 41-bis del d.l. n. 50 del 2017 (conv. legge n. 96 del 2017), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I ricorsi erano stati promossi dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte (giudizi riuniti).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 (nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti subentrati delle risorse connesse alle funzioni provinciali non fondamentali, restando al legislatore statale l’individuazione del quantum) e dell’art. 39 (nella parte in cui riduce la quota del fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento, in proporzione alla mancata erogazione alle Province). Ha dichiarato non fondate o inammissibili le restanti questioni.

Il principio

Lo Stato non può trattenere per sé le risorse connesse a funzioni non fondamentali ormai riassegnate ad altri enti: deve riassegnarle a chi quelle funzioni esercita. E una sanzione sul fondo trasporti deve essere proporzionata, colpendo «fino al» 20 per cento e non automaticamente l’intero 20 per cento.

Domande e risposte

Quali norme sono state dichiarate illegittime?

L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 50/2017, per la mancata riassegnazione delle risorse, e l’art. 39, per la misura fissa anziché massima del taglio al fondo trasporti.

Chi aveva impugnato le norme?

Sei Regioni: Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, con ricorsi poi riuniti.

Cosa cambia per il trasporto pubblico locale?

Il taglio del fondo non è più un automatico 20 per cento, ma una riduzione «fino al» 20 per cento proporzionata all’effettiva inadempienza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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