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La Corte accoglie in parte i ricorsi di più Regioni sul d.l. n. 50 del 2017: dichiara illegittimo l’art. 16, comma 1, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali delle risorse legate alle funzioni provinciali non fondamentali, e l’art. 39 nella parte in cui taglia il fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento.
Di cosa si tratta
Dopo il riordino delle Province (legge n. 56 del 2014), funzioni e risorse sono passate a Regioni ed enti locali. Le norme impugnate intervenivano sul finanziamento di queste funzioni e sul fondo per il trasporto pubblico locale, prevedendo anche una sanzione a carico delle Regioni inadempienti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 16, 39 e 41-bis del d.l. n. 50 del 2017 (conv. legge n. 96 del 2017), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I ricorsi erano stati promossi dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte (giudizi riuniti).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 (nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti subentrati delle risorse connesse alle funzioni provinciali non fondamentali, restando al legislatore statale l’individuazione del quantum) e dell’art. 39 (nella parte in cui riduce la quota del fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento, in proporzione alla mancata erogazione alle Province). Ha dichiarato non fondate o inammissibili le restanti questioni.
Il principio
Lo Stato non può trattenere per sé le risorse connesse a funzioni non fondamentali ormai riassegnate ad altri enti: deve riassegnarle a chi quelle funzioni esercita. E una sanzione sul fondo trasporti deve essere proporzionata, colpendo «fino al» 20 per cento e non automaticamente l’intero 20 per cento.
Domande e risposte
Quali norme sono state dichiarate illegittime?
L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 50/2017, per la mancata riassegnazione delle risorse, e l’art. 39, per la misura fissa anziché massima del taglio al fondo trasporti.
Chi aveva impugnato le norme?
Sei Regioni: Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, con ricorsi poi riuniti.
Cosa cambia per il trasporto pubblico locale?
Il taglio del fondo non è più un automatico 20 per cento, ma una riduzione «fino al» 20 per cento proporzionata all’effettiva inadempienza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, anche sul trasporto pubblico locale.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali e finanziamento delle funzioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.