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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, relativo al compenso (aggio) degli agenti della riscossione. La pronuncia è di rito.
Di cosa si tratta
Nel contenzioso tributario tra una società e l’agente della riscossione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia dubitava della norma che disciplina la remunerazione del servizio nazionale di riscossione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008 (conv. nella legge n. 2 del 2009), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza decidere nel merito la legittimità dell’aggio di riscossione.
Il principio
La disciplina del compenso degli agenti della riscossione può essere valutata dalla Corte solo se la questione è sollevata correttamente: i vizi di prospettazione o la mancata ricostruzione del quadro normativo determinano l’inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se l’aggio è legittimo?
No. Si è fermata a una pronuncia processuale di manifesta inammissibilità, senza valutare il merito.
Quali principi invocava il giudice tributario?
Uguaglianza (art. 3), diritto di difesa (art. 24) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97).
La norma sull’aggio resta valida?
Sì, perché la Corte non l’ha esaminata nel merito né dichiarata illegittima.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza
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