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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate dai Tribunali di Pisa e di Ivrea in materia di decreto penale di condanna.
Di cosa si tratta
Il decreto penale di condanna è un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza un’udienza ordinaria; l’imputato può però opporsi. La norma censurata, l’art. 456, comma 2, c.p.p., riguarda gli avvisi e le facoltà collegate a questo rito speciale.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Pisa e di Ivrea avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale: il Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il Tribunale di Ivrea in riferimento al solo art. 24 Cost.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La disposizione del codice di procedura penale resta in vigore.
Il principio
Le questioni sull’art. 456, comma 2, c.p.p. presentano vizi che ne precludono l’esame nel merito: la declaratoria di manifesta inammissibilità chiude i giudizi senza valutazione di fondatezza.
Domande e risposte
Che cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento che, fuori dall’udienza ordinaria, infligge una pena (di regola pecuniaria); l’imputato può proporre opposizione per ottenere un giudizio.
Perché le questioni sono inammissibili?
Perché presentano vizi che impediscono alla Corte di esaminare nel merito i dubbi di costituzionalità sollevati.
Quali giudici avevano sollevato le questioni?
I Tribunali ordinari di Pisa e di Ivrea, con due distinte ordinanze poi riunite dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, evocato dal Tribunale di Pisa
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato da entrambi i rimettenti
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