Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 282 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni con cui un giudice di pace chiedeva di ripristinare il reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.), abrogato e trasformato in illecito civile dal d.lgs. n. 7 del 2016.

Di cosa si tratta

Il reato di ingiuria è stato abrogato nel 2016 e l’offesa all’onore di una persona presente è ora sottoposta a sanzione pecuniaria civile, non più penale. Un giudice di pace, dovendo procedere per ingiuria e diffamazione, riteneva irragionevole questa depenalizzazione e chiedeva di reintrodurre la rilevanza penale dell’ingiuria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE e alla CEDU), sostenendo che dalla natura inviolabile del bene tutelato derivassero obblighi di incriminazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le censure miravano a un intervento in malam partem in materia penale, fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema, e replicavano questioni già dichiarate inammissibili (sentenza n. 37 del 2019); il profilo relativo alla CEDU era privo di qualsiasi sviluppo argomentativo.

Il principio

La Corte costituzionale non può, in via generale, ripristinare una fattispecie penale abrogata (intervento in malam partem), poiché la scelta di depenalizzazione rientra nella discrezionalità del legislatore; dalla natura inviolabile del bene tutelato non discendono automatici obblighi di incriminazione.

Domande e risposte

L’ingiuria è ancora un reato?

No: dal 2016 l’ingiuria è stata depenalizzata e trasformata in illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile.

Perché la Corte non ha ripristinato il reato?

Perché un intervento in malam partem in materia penale è precluso, salvo eccezioni desumibili dal sistema, rientrando la depenalizzazione nella discrezionalità del legislatore.

Cosa significa intervento in malam partem?

È una pronuncia che peggiorerebbe la posizione penale, ad esempio reintroducendo un reato abrogato: di regola la Corte non può adottarla.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.