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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 281 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, in materia di ricostituzione dei boschi percorsi da incendio e di interventi nelle aree colpite dal sisma del 2016.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Lazio n. 7 del 2018 conteneva, tra l’altro, norme per la ricostituzione dei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco (consentendo certi interventi con mera comunicazione) e misure per consentire ai proprietari di immobili resi inagibili dal sisma del 2016 di installare strutture temporanee. Lo Stato ne ha impugnato due disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 24 della legge regionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con la normativa statale di principio nelle materie concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile».

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni del medesimo ricorso, ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 1, lettera c), e 24. Per i boschi percorsi da incendio, la norma regionale non determina un arretramento della tutela, restando garantito il nulla osta dell’ente di gestione nelle aree protette; per le strutture temporanee post-sisma, viene in rilievo il «governo del territorio» e non la normativa emergenziale.

Il principio

La legge regionale che, nelle materie concorrenti del governo del territorio, semplifica gli interventi senza ridurre la tutela ambientale garantita dalla legislazione statale di principio non viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Quali norme regionali erano impugnate?

Quelle sulla ricostituzione dei boschi percorsi da incendio (art. 3, comma 1, lettera c) e sulle strutture temporanee nelle aree colpite dal sisma del 2016 (art. 24).

Perché le questioni sono state respinte?

Perché la disciplina regionale non abbassa il livello di tutela fissato dalla legge statale di principio e si colloca legittimamente nelle materie concorrenti.

La Corte ha deciso tutte le censure del ricorso?

No: ha riservato a separata pronuncia le ulteriori questioni, decidendo qui solo quelle sugli artt. 3 e 24.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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