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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 426 del codice di procedura civile, in materia di passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 426 cod. proc. civ. disciplina il mutamento del rito quando una causa iniziata con il rito ordinario deve proseguire con il rito speciale del lavoro, regolando i termini e gli adempimenti delle parti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Verona dubitava della legittimità dell’art. 426 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile per i vizi che ne impedivano l’esame nel merito: la disposizione sul mutamento del rito resta pertanto in vigore.
Domande e risposte
Cos’è il mutamento del rito previsto dall’art. 426 cpc?
È il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro disposto dal giudice quando la controversia rientra tra quelle soggette al rito speciale del lavoro.
Cosa significa che la questione è inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito: la questione presentava vizi, ad esempio di prospettazione o di rilevanza, che ne impedivano l’esame.
La norma resta applicabile?
Sì: l’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che continua ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — parametro: diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — parametro: giusto processo
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