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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla legge della Regione Puglia in materia di energie rinnovabili, che impone una fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto. La norma è coerente con i principi statali e con la libertà di iniziativa economica.
Di cosa si tratta
Per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e contrastare le attività speculative, la Regione Puglia ha previsto una fideiussione a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati. Un’impresa contestava che ciò trasformasse la facoltà di costruire in un obbligo, comprimendo la libertà d’impresa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in riferimento all’art. 117, primo comma (in relazione al Protocollo di Kyoto), e agli artt. 3, 41 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, su ordinanza del TAR Puglia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 117, primo comma, in relazione al Protocollo di Kyoto, e non fondate le restanti questioni.
Il principio
La fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto risponde a finalità di recupero ambientale e di garanzia della serietà dei progetti autorizzati, in linea con i principi statali di settore e con l’obiettivo di contrastare le attività speculative. La premessa del rimettente — secondo cui la garanzia trasformerebbe la facoltà in obbligo di realizzazione — è erronea, perché fondata su una lettura incompleta della disposizione; di qui l’infondatezza delle censure sugli artt. 41 e 3 Cost.
Domande e risposte
Cos’è la fideiussione richiesta dalla norma?
È una garanzia che l’operatore deve prestare a presidio della realizzazione dell’impianto autorizzato, anche per finalità di recupero ambientale e di contrasto alle iniziative speculative.
La fideiussione viola la libertà d’impresa?
No. La Corte ha chiarito che la garanzia non trasforma la facoltà in obbligo di realizzare l’impianto: la lettura contraria si basava su un’interpretazione incompleta della norma.
La legge regionale rispetta i principi statali?
Sì. La disciplina è risultata in linea con i principi regolatori della materia fissati dalla normativa statale e con gli obiettivi di utilità sociale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e parità di trattamento invocate come parametro
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di produzione di energia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.