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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva la sospensione dell’esecuzione della pena fino a tre anni anziché a quattro: il limite va allineato all’affidamento in prova «allargato» a quattro anni.
Di cosa si tratta
L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva entro un certo limite, per consentire al condannato in libertà di chiedere una misura alternativa al carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce dubitava della legittimità dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in cui fissava a tre anni il limite di sospensione, anziché a quattro come l’affidamento in prova allargato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la sospensione dell’esecuzione della pena non superiore a tre anni anziché a quattro anni.
Il principio
Il limite per la sospensione dell’esecuzione della pena deve essere coerente con quello dell’affidamento in prova «allargato» (quattro anni): il mancato allineamento creava un’incongruità sistematica che rendeva in concreto irrealizzabile la misura alternativa per il condannato in libertà.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.?
Impone al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva entro un certo limite, per permettere al condannato libero di chiedere una misura alternativa al carcere.
Cos’è l’affidamento in prova «allargato»?
È l’affidamento in prova al servizio sociale esteso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Il limite di sospensione dell’esecuzione passa da tre a quattro anni, allineandosi all’affidamento allargato così da renderlo concretamente accessibile.
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