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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 9, comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1998, istitutiva dell’ARPA regionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’ARPA è l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 1998 che l’ha istituita conteneva, all’art. 9, comma 6, una disciplina relativa al personale dell’Agenzia. La Corte di cassazione dubitava della sua compatibilità con il principio del buon andamento e dell’accesso ai pubblici uffici per concorso.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – A.R.P.A.), in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminarla nel merito, in ragione di vizi che ne hanno impedito la trattazione.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione non consente di valutare correttamente la questione, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità: la norma regionale sull’ARPA resta pertanto in vigore.
Domande e risposte
Cos’è l’ARPA?
È l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ente strumentale della Regione per i controlli ambientali.
Quale principio costituzionale era invocato?
L’art. 97 Cost., sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e sull’accesso agli impieghi pubblici.
Come ha deciso la Corte?
Con la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito: la norma regionale resta valida.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, unico parametro evocato dalla Corte di cassazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.