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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Toscana sulla «rottamazione» delle cartelle (definizione agevolata) prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, in riferimento all’autonomia finanziaria regionale.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione delle cartelle»). La Regione Toscana lamentava che l’agevolazione si applicasse anche a tributi che essa considerava propri, comprimendo così la sua autonomia di entrata senza meccanismi di compensazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito dalla legge n. 225 del 2016, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la disciplina della definizione agevolata non è stata ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali né dell’autonomia finanziaria della Regione Toscana.

Il principio

La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione rientra nella competenza statale in materia di sistema tributario e di coordinamento della finanza pubblica e non comprime illegittimamente l’autonomia finanziaria regionale, anche quando incide su tributi riscossi tramite l’agente nazionale.

Domande e risposte

Cos’è la definizione agevolata delle cartelle?

È la «rottamazione» che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando il capitale senza sanzioni e interessi di mora.

Cosa contestava la Regione Toscana?

Che l’agevolazione statale incidesse su tributi regionali, riducendone le entrate senza compensazione, in violazione dell’autonomia finanziaria.

Qual è stato l’esito?

Non fondatezza: la disciplina statale è stata ritenuta legittima e resta in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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