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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Toscana sulla «rottamazione» delle cartelle (definizione agevolata) prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, in riferimento all’autonomia finanziaria regionale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione delle cartelle»). La Regione Toscana lamentava che l’agevolazione si applicasse anche a tributi che essa considerava propri, comprimendo così la sua autonomia di entrata senza meccanismi di compensazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito dalla legge n. 225 del 2016, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la disciplina della definizione agevolata non è stata ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali né dell’autonomia finanziaria della Regione Toscana.
Il principio
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione rientra nella competenza statale in materia di sistema tributario e di coordinamento della finanza pubblica e non comprime illegittimamente l’autonomia finanziaria regionale, anche quando incide su tributi riscossi tramite l’agente nazionale.
Domande e risposte
Cos’è la definizione agevolata delle cartelle?
È la «rottamazione» che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando il capitale senza sanzioni e interessi di mora.
Cosa contestava la Regione Toscana?
Che l’agevolazione statale incidesse su tributi regionali, riducendone le entrate senza compensazione, in violazione dell’autonomia finanziaria.
Qual è stato l’esito?
Non fondatezza: la disciplina statale è stata ritenuta legittima e resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato dalla Regione ricorrente.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.