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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni del Governo contro la legge della Regione Campania n. 29 del 2018 in materia di rifiuti. Le modifiche regionali alla disciplina sui rifiuti e sull’economia circolare non invadono la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva modificato la propria normativa di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti ed economia circolare. Il Governo riteneva che alcune di queste modifiche sconfinassero nella competenza statale esclusiva sull’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere d), f) e u), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, funzioni fondamentali degli enti locali e buon andamento).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: quelle relative alle lettere d) e f) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), quella sull’art. 12-bis, comma 5, in riferimento alla lettera p), e quella sulla lettera u) in riferimento all’art. 97 Cost.
Il principio
Le modifiche regionali alla disciplina dei rifiuti restano legittime quando si muovono nel quadro della normativa statale ed europea, senza alterare il nucleo di tutela ambientale riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
La legge campana sui rifiuti è rimasta in vigore?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal Governo, confermando la legittimità delle disposizioni impugnate.
Chi ha competenza sulla materia rifiuti?
La tutela dell’ambiente, che include il nucleo essenziale della disciplina dei rifiuti, è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le Regioni possono intervenire nel rispetto di tale quadro.
Quali erano i parametri costituzionali?
Gli artt. 117, secondo comma, lettere s) (ambiente) e p) (funzioni fondamentali degli enti locali), e l’art. 97 sul buon andamento della pubblica amministrazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e funzioni degli enti locali
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato: buon andamento della pubblica amministrazione
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