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La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla negoziazione assistita obbligatoria, condizione di procedibilità per le domande di pagamento entro 50.000 euro. I dubbi del Tribunale di Verona, sia sull’urgenza del decreto-legge sia sul concorso con la mediazione, non superano il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La negoziazione assistita è una procedura in cui le parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, tentano di risolvere la controversia prima del giudizio. In alcuni casi — tra cui le domande di pagamento fino a 50.000 euro — è obbligatoria, cioè condizione di procedibilità della domanda. Un tribunale ne ha dubitato la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo (in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost.), e, in via subordinata, l’art. 3, comma 5 (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014. Il rimettente lamentava sia il difetto dei presupposti di necessità e urgenza del decreto, sia il gravoso concorso tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Verona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili sia le questioni sull’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, sia quelle proposte in via subordinata sull’art. 3, comma 5. La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria resta quindi in vigore.
Il principio
Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità — per come sono prospettate dal giudice rimettente — non consentono alla Corte di pronunciarsi nel merito: la condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria continua ad applicarsi.
Domande e risposte
Quando la negoziazione assistita è obbligatoria?
Tra l’altro, per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro: in questi casi tentare la negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Cosa significa «condizione di procedibilità»?
Significa che, prima di poter procedere in giudizio, occorre aver esperito la procedura: senza, la domanda è improcedibile.
La sentenza ha cambiato la disciplina?
No: avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha inciso sulla normativa, che resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, parametro evocato dal rimettente.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, evocato per il concorso tra negoziazione e mediazione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro.
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