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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) e sul trasferimento dei suoi docenti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico dei professori universitari.

Di cosa si tratta

Per razionalizzare le scuole di formazione delle amministrazioni centrali ed eliminare duplicazioni, il d.l. n. 90 del 2014 ha unificato nella Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) le scuole esistenti, sopprimendo tra l’altro la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF). I docenti di ruolo a esaurimento della SSEF sono stati trasferiti alla SNA con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., per asserita irragionevole equiparazione di posizioni diverse, mancata considerazione delle provenienze dei docenti e incidenza sul trattamento economico e previdenziale. Le questioni sono state sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quarta.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. La riconduzione dei docenti SSEF allo status universitario rientra nella discrezionalità del legislatore nel riorganizzare gli apparati amministrativi e non risulta manifestamente irragionevole.

Il principio

La riorganizzazione degli organismi di formazione pubblica e la definizione dello stato giuridico ed economico del relativo personale rientrano nell’ampia discrezionalità del legislatore, censurabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, qui non riscontrate.

Domande e risposte

Cosa è successo ai docenti della SSEF?

Sono stati trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.

Perché la riforma è stata ritenuta legittima?

Perché la riorganizzazione delle scuole pubbliche e la definizione dello status del personale rientrano nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole nel caso concreto.

Tutte le censure sono state respinte nel merito?

No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate, ma in nessun caso la norma è stata annullata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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