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Con l’ordinanza n. 220 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla competenza territoriale nelle controversie di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Di cosa si tratta

L’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individua come competente, per le opposizioni all’ingiunzione fiscale, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando l’ingiunzione provenga dal concessionario della riscossione.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni erano sollevate dal Tribunale ordinario di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento in riferimento all’art. 24 della Costituzione, e dal Giudice di pace di Barrafranca in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., lamentando un ostacolo al diritto di difesa dell’opponente.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

La manifesta inammissibilità consegue ai vizi delle ordinanze di rimessione (tra cui carenze nella descrizione della fattispecie o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono alla Corte di esaminare nel merito la regola sulla competenza territoriale.

Domande e risposte

La regola sulla competenza territoriale è stata modificata?

No. La Corte non è entrata nel merito, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni.

Che cosa lamentavano i giudici rimettenti?

Un possibile pregiudizio al diritto di difesa (art. 24) dell’opponente, costretto a radicare il giudizio nel luogo dell’ufficio emittente.

Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza per vizi evidenti dell’atto di rimessione, senza necessità di un esame approfondito.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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