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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 219 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate per estendere l’inutilizzabilità della prova agli esiti di perquisizioni e sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi di legge.

Di cosa si tratta

L’art. 191 cod. proc. pen. disciplina l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge. Il giudice rimettente chiedeva che la sanzione coprisse anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato, di perquisizioni e ispezioni illegittime non convalidate dall’autorità giudiziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

La richiesta di estendere in via additiva la sanzione di inutilizzabilità agli esiti delle perquisizioni illegittime investe scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore e non a una pronuncia a soluzione costituzionalmente obbligata, da cui l’inammissibilità delle questioni.

Domande e risposte

La Corte ha esteso l’inutilizzabilità agli esiti delle perquisizioni illegittime?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare l’art. 191 cod. proc. pen.

Cosa significa «inammissibile»?

Significa che la Corte non si pronuncia nel merito, perché la soluzione richiesta non era costituzionalmente obbligata ma rimessa alla scelta del legislatore.

Quale diritto era invocato tramite la CEDU?

L’art. 8 CEDU, sulla tutela della vita privata, richiamato attraverso l’art. 117, primo comma, Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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