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La Corte dichiara estinto il processo in via principale perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione resistente non si era costituita. La questione di legittimità non viene quindi decisa nel merito.
Di cosa si tratta
Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. Prima della decisione, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente non si era costituita in giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La questione non è stata esaminata nel merito: il giudizio si è concluso per la rinuncia al ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del 2019).
Il principio
Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza pronuncia sul merito della questione.
Domande e risposte
La legge regionale è stata giudicata?
No: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.
Serviva l’accettazione della Regione?
No: poiché la Regione non si era costituita, la sola rinuncia è bastata a estinguere il processo.
La questione resta aperta?
L’estinzione chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito, lasciando impregiudicata la questione.
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