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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’impossibilità di impugnare l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari di Nuoro.

Di cosa si tratta

Quando un fatto di reato è di particolare tenuità, il procedimento può chiudersi con archiviazione. Il giudice di Nuoro si è interrogato sugli effetti di tale archiviazione (ad esempio l’iscrizione nel casellario) e sulla sua impugnabilità, dubitando della disciplina processuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, in tema di impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.

Il principio

Le questioni che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — per come sono formulate e per i presupposti su cui si fondano — sono dichiarate manifestamente inammissibili, senza esame nel merito della disciplina processuale dell’archiviazione per tenuità del fatto.

Domande e risposte

Cosa aveva chiesto il giudice?

Di valutare la legittimità delle norme che non prevedono l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

Cos’è l’archiviazione per tenuità del fatto?

È la chiusura del procedimento quando il fatto, pur costituendo reato, è di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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