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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’impossibilità di impugnare l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari di Nuoro.
Di cosa si tratta
Quando un fatto di reato è di particolare tenuità, il procedimento può chiudersi con archiviazione. Il giudice di Nuoro si è interrogato sugli effetti di tale archiviazione (ad esempio l’iscrizione nel casellario) e sulla sua impugnabilità, dubitando della disciplina processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, in tema di impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.
Il principio
Le questioni che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — per come sono formulate e per i presupposti su cui si fondano — sono dichiarate manifestamente inammissibili, senza esame nel merito della disciplina processuale dell’archiviazione per tenuità del fatto.
Domande e risposte
Cosa aveva chiesto il giudice?
Di valutare la legittimità delle norme che non prevedono l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.
Cos’è l’archiviazione per tenuità del fatto?
È la chiusura del procedimento quando il fatto, pur costituendo reato, è di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e sua ragionevole durata
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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