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La Corte respinge la questione sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui include tra i reati «ostativi» il sequestro di persona a scopo di estorsione anche quando è riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità. La scelta del legislatore non è ritenuta irragionevole.
Di cosa si tratta
L’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) elenca i reati «ostativi», per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla collaborazione con la giustizia. Tra questi figura il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale). Il dubbio riguardava il caso in cui, per quel reato, fosse riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione di lieve entità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La scelta di includere il sequestro di persona a scopo di estorsione tra i reati ostativi, anche in presenza dell’attenuante del fatto di lieve entità, rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al principio della finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Il sequestro di lieve entità resta reato ostativo?
Sì: la Corte ha ritenuto legittima la sua inclusione tra i reati che richiedono la collaborazione per accedere ai benefici.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la scelta del legislatore non è stata giudicata irragionevole né in contrasto con la finalità rieducativa della pena.
Che cosa significa reato «ostativo»?
È un reato per il quale l’accesso a benefici penitenziari è precluso, salvo collaborazione con la giustizia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza, parametri evocati dal rimettente
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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