Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Molise sulle vaccinazioni dei minori, perché dettava una disciplina divergente da quella statale — per un verso più rigorosa, per altro più permissiva. Gli obblighi vaccinali per l’accesso a scuole e servizi educativi sono materia che spetta allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Molise n. 8 del 2018 disciplinava gli obblighi vaccinali dei minori ai fini dell’iscrizione e dell’accesso alle scuole d’infanzia e ai servizi educativi. Prevedeva, da un lato, che i responsabili delle strutture non iscrivessero i minori non in regola e segnalassero l’inadempimento; dall’altro, in via transitoria, che fosse sufficiente aver «avviato il percorso» per l’assolvimento degli obblighi entro tre mesi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge reg. Molise n. 8 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e alle competenze statali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma), norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n) e profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise n. 8 del 2018.
Il principio
La disciplina degli obblighi vaccinali interseca più competenze (tutela della salute, profilassi internazionale, norme generali sull’istruzione) che impongono una regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale. La Regione non può introdurre, neppure in parte, una disciplina divergente da quella statale, né più rigorosa né più permissiva.
Domande e risposte
La Regione poteva regolare i vaccini scolastici?
No in modo divergente: gli obblighi vaccinali per l’accesso a scuole e servizi educativi devono essere disciplinati in modo uniforme dallo Stato.
La legge era più severa o più permissiva di quella statale?
Entrambe le cose: più rigorosa nel negare l’iscrizione e segnalare l’inadempimento, più permissiva nel ritenere sufficiente l’avvio del percorso vaccinale.
Quali competenze sono in gioco?
Tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione, tutte riservate alla legislazione statale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, leso dalla disciplina regionale divergente
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze su salute, istruzione e profilassi internazionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.