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Con l’ordinanza n. 211 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Siciliana contro le norme statali che rinviavano al 2020 il «Programma straordinario» per la riqualificazione delle periferie. Il giudizio si chiude senza decisione di merito.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge n. 108 del 2018), che differiva l’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del Programma straordinario sulle periferie urbane.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione deduceva la violazione degli artt. 3, 81, 97, 114 e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 14 e 15 dello statuto speciale (regio decreto legislativo n. 455 del 1946), a tutela della propria autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Il principio
Il giudizio in via principale si estingue quando viene meno l’interesse a proseguire: l’estinzione non implica alcun giudizio sulla validità della norma impugnata.
Domande e risposte
Cosa distingue questa ordinanza dalle nn. 209 e 210 del 2019?
Riguardano la stessa norma statale impugnata da Regioni diverse: qui la ricorrente è la Regione Siciliana, che invocava anche il proprio statuto speciale.
Lo statuto speciale ha avuto un ruolo nella decisione?
La Regione lo aveva richiamato come parametro, ma la Corte non è entrata nel merito, avendo dichiarato l’estinzione.
L’estinzione è un esito sfavorevole alla Regione?
Non è né favorevole né sfavorevole nel merito: chiude il processo per ragioni procedurali.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Tutela l’autonomia finanziaria, parametro centrale del ricorso.
- Art. 117 della Costituzione — Rilevante per il riparto di competenze tra Stato e Regioni a statuto speciale.
- Art. 3 della Costituzione — Invocato sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina differente.
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