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Con l’ordinanza n. 210 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Marche contro le norme statali che differivano al 2020 il «Programma straordinario» per la riqualificazione delle periferie. Nessuna decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge n. 108 del 2018), che rinviava al 2020 l’efficacia delle convenzioni del Programma straordinario per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione invocava la violazione degli artt. 3, 5, 11, 81, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria e degli impegni di spesa già programmati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio per ragioni processuali senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure regionali.
Il principio
Anche in questo caso il venir meno dell’interesse al ricorso conduce all’estinzione del processo: la Corte non valuta la legittimità della norma quando il contenzioso si esaurisce sul piano procedurale.
Domande e risposte
La Regione Marche ha ottenuto l’annullamento della norma?
No. Il processo è stato dichiarato estinto, quindi non vi è stata alcuna decisione sull’illegittimità della disposizione.
Perché più Regioni hanno impugnato la stessa norma?
Il differimento del Programma periferie incideva sugli impegni di spesa di più enti, che hanno proposto ricorsi distinti (vedi anche le ordinanze n. 209 e 211 del 2019).
Cosa comporta l’estinzione per gli enti coinvolti?
La controversia costituzionale si chiude, ma resta impregiudicata ogni valutazione sul merito della norma differente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale nel riparto di competenze finanziarie tra Stato e Regioni.
- Art. 119 della Costituzione — Tutela l’autonomia finanziaria regionale, al cuore del ricorso.
- Art. 118 della Costituzione — Riguarda l’allocazione delle funzioni amministrative invocata dalla Regione.
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