Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge dell’Abruzzo che istituiva la rete escursionistica regionale (REASTA), perché ne estendeva la disciplina anche ai parchi nazionali senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco. La tutela delle aree protette è materia di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva istituito con legge n. 42 del 2016 la «Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica» (REASTA), affidando funzioni di gestione, programmazione e intervento su sentieri e percorsi. Il problema: la disciplina si applicava all’intero territorio regionale, comprese le porzioni ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette, che hanno una disciplina statale dedicata (legge quadro n. 394 del 1991).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 (e una norma della legge reg. n. 4 del 2017), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e ledeva le funzioni degli Enti parco.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di vari articoli (5, 6, 7, 10 e 14) nella parte in cui la disciplina sulla rete escursionistica si applicava all’interno delle aree naturali protette senza prevedere la conformità ai relativi regolamenti e piani e senza subordinare gli interventi gestori al nulla osta dell’Ente parco.
Il principio
La tutela dell’ambiente e delle aree naturali protette è espressione della competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge quadro statale fissa un nucleo minimo e inderogabile di salvaguardia. La Regione può introdurre livelli di maggiore tutela, ma non disciplinare attività nei parchi nazionali in deroga ai piani, ai regolamenti e ai poteri degli Enti parco.
Domande e risposte
La legge regionale è stata annullata del tutto?
No: solo nelle parti in cui si applicava alle aree naturali protette senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco.
Perché la materia è statale?
Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, che con la legge n. 394 del 1991 ha dettato i principi sulle aree protette.
Le Regioni possono intervenire sui parchi?
Possono prevedere maggiore tutela, ma devono rispettare i piani, i regolamenti e le prerogative degli Enti parco fissati dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s) e potestà regolamentare (comma 6)
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative agli Enti parco
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.