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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha respinto la questione sulle donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno, ma con una lettura costituzionalmente orientata: il beneficiario conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare la limiti espressamente. Non esiste quindi un divieto automatico come quello previsto per gli interdetti.

Di cosa si tratta

L’amministrazione di sostegno protegge le persone in difficoltà senza renderle del tutto incapaci. Si discuteva se il beneficiario potesse fare donazioni: una signora, tramite l’amministratrice (la sorella), voleva donare diecimila euro alla figlia in procinto di sposarsi. Il Giudice tutelare di Vercelli, ritenendo il codice civile contrario, ha sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevedrebbe che siano consentite, con le forme abilitative, le donazioni dei beneficiari di amministrazione di sostegno, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. Rimettente: il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, perché fondate su un erroneo presupposto interpretativo: il divieto di donare non si estende automaticamente ai beneficiari di amministrazione di sostegno.

Il principio

La nomina dell’amministratore di sostegno non determina uno status di incapacità: il beneficiario conserva la capacità di compiere tutti gli atti che il giudice non gli abbia espressamente precluso, donazione compresa. Solo con apposita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ., il giudice tutelare può estendergli il divieto di donare previsto per interdetti e inabilitati. Una soluzione conforme al principio personalista (art. 2 Cost.) e alla tutela della dignità della persona con disabilità.

Domande e risposte

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare donazioni?

Sì, di regola: conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare gliela abbia espressamente limitata con apposita clausola.

Vale lo stesso divieto previsto per gli interdetti?

No: il divieto di donare degli interdetti e inabilitati non si estende automaticamente al beneficiario di amministrazione di sostegno.

Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

Perché il divieto invocato dal giudice non esisteva: una corretta interpretazione del codice civile già consente la donazione, rendendo infondata la questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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