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La Corte ha dichiarato incostituzionale la sanzione prevista dal codice della strada per i cartelli pubblicitari installati in modo difforme dall’autorizzazione: era irragionevolmente più alta di quella per i cartelli del tutto abusivi, condotta più grave. Si applica ora la sanzione, più lieve, prevista per le installazioni abusive.
Di cosa si tratta
Il codice della strada sanziona chi installa cartelloni pubblicitari senza autorizzazione (abusivi) e chi li colloca in modo difforme dalle prescrizioni dell’autorizzazione. Una modifica del 2011 aveva reso la sanzione per l’installazione «difforme» molto più severa di quella per l’installazione «abusiva», pur essendo quest’ultima più grave. Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, del d.l. n. 98/2011, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza. Rimettente: il Tribunale ordinario di Verona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, cod. strada nella parte relativa alla misura della sanzione pecuniaria, con la conseguenza che l’infrazione ricade nella più mite previsione del comma 11 (da 422 a 1.695 euro).
Il principio
È manifestamente irragionevole punire più severamente una condotta meno grave (installazione difforme dall’autorizzazione) rispetto a una più grave (installazione del tutto abusiva). La sanzione introdotta nel 2011, frutto di una riformulazione occasionale e non sistematica, invertiva contraddittoriamente la risposta sanzionatoria e risultava sproporzionata.
Domande e risposte
Quale sanzione si applica oggi al cartellone installato in modo difforme?
Quella, più lieve, prevista dal comma 11 dell’art. 23 cod. strada (da 422 a 1.695 euro), in luogo di quella molto più alta dichiarata incostituzionale.
Perché la sanzione è stata annullata?
Perché puniva più severamente l’installazione difforme rispetto a quella abusiva, pur essendo quest’ultima più grave: una contraddizione irragionevole e sproporzionata.
Resta la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato?
Sì: la Corte ha precisato che la sua decisione non incide sulla previsione di responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, posto a base della dichiarazione di illegittimità del trattamento sanzionatorio
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