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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, con sentenza additiva, la norma sulla competenza territoriale nell’opposizione all’ingiunzione fiscale degli enti locali, quando la riscossione è affidata a un concessionario con sede in un circondario diverso da quello dell’ente.
Di cosa si tratta
Quando un Comune affida la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali a un concessionario, l’ingiunzione fiscale è emessa dall’ufficio del concessionario. La norma censurata individuava la competenza territoriale per l’opposizione nel luogo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento: cioè la sede del concessionario, che può essere lontana dal cittadino e dall’ente locale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Genova ha censurato l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, perché radicare la competenza nella sede del concessionario poteva rendere più difficile la tutela giurisdizionale del debitore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede, in caso di concessionario della riscossione, la competenza anche del giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente. Si tratta di una pronuncia additiva che amplia il foro a tutela del debitore.
Il principio
A garanzia del diritto di difesa, nell’opposizione all’ingiunzione fiscale riscossa tramite concessionario deve essere competente anche il giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente, e non solo quello della sede del concessionario.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Per l’opposizione all’ingiunzione fiscale di un ente locale riscossa da un concessionario diventa competente anche il giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente.
Perché la disciplina precedente era problematica?
Perché concentrava la competenza nella sede del concessionario, che poteva trovarsi in un circondario diverso, rendendo più gravosa la difesa del debitore.
Quale parametro è stato applicato?
L’art. 24 della Costituzione, sul diritto di agire in giudizio e alla difesa.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio, parametro decisivo.
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