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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Friuli-Venezia Giulia che sottraeva ai limiti del piano di tutela delle acque le domande di derivazione presentate prima della sua approvazione, per invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Il piano regionale di tutela delle acque fissa limiti alle nuove concessioni di derivazione idrica, a garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico. La norma regionale impugnata escludeva da tali limiti le domande presentate prima dell’approvazione del piano, consentendo di prescindere dalle previsioni di pianificazione e programmazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, commi 1 e 11, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, in relazione al Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, per violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale; ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 11.

Il principio

La Regione non può sottrarre le concessioni di derivazione idrica ai limiti posti a tutela del bilancio idrico dalla pianificazione delle acque: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato.

Domande e risposte

Quale parte della norma è stata annullata?

Il comma 1 dell’art. 7, che escludeva dai limiti del piano le domande di derivazione presentate prima della sua approvazione.

Perché la Regione ha sconfinato?

Perché ha inciso sulla tutela dell’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sul comma 11 sono state decise?

No: sono state dichiarate inammissibili, quindi non esaminate nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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