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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Veneto che imponevano per legge ai dipendenti di un ente regionale l’applicazione mista di due diversi contratti collettivi. La disciplina del rapporto di lavoro privato spetta in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
I dipendenti di Veneto Agricoltura, ente pubblico economico, avevano un rapporto di lavoro di tipo privatistico, regolato dalla contrattazione collettiva. La Regione, con legge, aveva imposto di applicare ad alcuni aspetti del rapporto un contratto collettivo e ad altri un contratto diverso, del settore pubblico locale. Un lavoratore ha contestato questa imposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37, come modificati dalla legge regionale n. 6 del 2015. Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 39, 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate. La disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica, anche quando riguarda enti pubblici economici regionali, rientra nell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il principio
La Regione non può intervenire con legge sui rapporti di lavoro privatistici dei propri enti, imponendo l’applicazione di determinati contratti collettivi: tale materia appartiene all’ordinamento civile, riservato in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva imporre quei contratti?
Perché il rapporto di lavoro privatistico rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale: la Regione ne ha invaso la sfera.
Cosa sono gli enti pubblici economici?
Enti che operano con strumenti privatistici e il cui personale ha un rapporto di lavoro di natura privata, regolato dai contratti collettivi.
Cosa accade ai dipendenti dopo l’annullamento?
Viene meno l’imposizione legislativa regionale del regime contrattuale misto, dichiarata incostituzionale dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 39 della Costituzione — parametro evocato: libertà sindacale e autonomia della contrattazione collettiva
- Art. 97 della Costituzione — parametro evocato: buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
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