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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sui limiti alle opposizioni nell’esecuzione forzata esattoriale. Il giudice rimettente non aveva ricostruito adeguatamente il quadro normativo e giurisprudenziale.
Di cosa si tratta
Quando lo Stato riscuote tributi tramite ruolo, il contribuente trova limiti alle opposizioni esecutive: non può sempre contestare in via di opposizione l’esecuzione, ma deve in molti casi pagare e poi chiedere il rimborso o il risarcimento. Un tribunale dubitava che questo sistema sacrificasse eccessivamente il diritto di difesa del contribuente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, lamentando la compressione del diritto di azione e difesa del contribuente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente ricostruito l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, così da non consentire un corretto scrutinio nel merito.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve ricostruire compiutamente il quadro normativo e gli orientamenti interpretativi applicabili: la carenza di tale ricostruzione preclude l’esame nel merito e conduce alla manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Che la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, come una motivazione carente del giudice rimettente.
Il contribuente può ancora opporsi all’esecuzione esattoriale?
La sentenza non modifica la disciplina: restano i limiti previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, salva la possibilità di opporsi per la pignorabilità dei beni.
La norma è stata dichiarata legittima?
No: la Corte non si è pronunciata nel merito, ma ha dichiarato inammissibili le questioni per ragioni processuali.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro evocato: diritto di azione e di difesa
- Art. 113 della Costituzione — parametro evocato: tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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