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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018 sulla variazione di denominazione dei comuni termali.
Di cosa si tratta
La legge regionale siciliana aveva modificato la disciplina sul cambio di denominazione di alcuni comuni, intervenendo su una materia che, di regola, richiede particolari procedure, tra cui la consultazione delle popolazioni interessate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, contestando la legge che modificava la denominazione dei comuni termali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.
Il principio
La variazione della denominazione dei comuni deve rispettare le procedure costituzionali e statutarie previste, tra cui il coinvolgimento delle popolazioni interessate; la legge regionale che le aggira è illegittima.
Domande e risposte
Quali norme sono state dichiarate incostituzionali?
Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.
Quale parametro è stato invocato?
L’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo allo Statuto siciliano.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Norme collegate
- Art. 133 della Costituzione — Procedura per le variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni
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