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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018 sulla variazione di denominazione dei comuni termali.

Di cosa si tratta

La legge regionale siciliana aveva modificato la disciplina sul cambio di denominazione di alcuni comuni, intervenendo su una materia che, di regola, richiede particolari procedure, tra cui la consultazione delle popolazioni interessate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, contestando la legge che modificava la denominazione dei comuni termali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.

Il principio

La variazione della denominazione dei comuni deve rispettare le procedure costituzionali e statutarie previste, tra cui il coinvolgimento delle popolazioni interessate; la legge regionale che le aggira è illegittima.

Domande e risposte

Quali norme sono state dichiarate incostituzionali?

Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.

Quale parametro è stato invocato?

L’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo allo Statuto siciliano.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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