Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato su norme dell’ordinamento del notariato e della legge antitrust. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni, non poteva proporle nei termini in cui le ha poste.
Di cosa si tratta
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) dubitava della legittimità di norme sull’ordinamento del notariato e sulla tutela della concorrenza, ritenendole in tensione con i principi a tutela del mercato. Il punto centrale era se l’AGCM potesse rivolgersi alla Corte costituzionale in quanto giudice a quo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Collegio dell’AGCM ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 106, paragrafo 2, TFUE), questioni di legittimità dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge notarile n. 89 del 1913 e dell’art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990 (norme a tutela della concorrenza e del mercato).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Collegio dell’AGCM in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione.
Il principio
La pronuncia è di inammissibilità: la Corte non esamina nel merito le censure relative alla concorrenza e all’ordinamento del notariato, in ragione delle caratteristiche del soggetto rimettente e del modo in cui la questione è stata posta.
Domande e risposte
Chi è l’AGCM?
È l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’autorità indipendente che vigila sul rispetto delle regole di concorrenza e contro le intese e gli abusi di posizione dominante.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
La Corte non è entrata nel merito: la pronuncia di inammissibilità riguarda i presupposti e le caratteristiche con cui la questione è stata sollevata dall’Autorità.
Le norme sul notariato e sulla concorrenza restano in vigore?
Sì: non essendoci una dichiarazione di illegittimità, le disposizioni impugnate continuano ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, richiamata a tutela della concorrenza.
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione ai vincoli europei (art. 106 TFUE).
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