Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava i nuovi tetti al pignoramento delle pensioni alle sole esecuzioni avviate dopo il 27 giugno 2015, escludendo quelle già pendenti. La protezione del minimo vitale del pensionato deve valere anche per le procedure in corso.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto nuovi limiti alla pignorabilità delle pensioni (l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile), a tutela di una quota minima necessaria al sostentamento del pensionato. La disciplina transitoria, però, applicava i nuovi limiti solo alle procedure esecutive iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Brescia, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei nuovi limiti alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui non prevede che i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applichino anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il principio
La tutela del minimo vitale del pensionato, sottesa ai limiti al pignoramento delle pensioni, non può essere irragionevolmente negata a chi si trovi in una procedura esecutiva già pendente. Escludere le procedure in corso determina una disparità di trattamento contraria all’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi aveva già una procedura in corso?
Grazie alla pronuncia, i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applicano anche alle procedure esecutive già pendenti al 27 giugno 2015, e non solo a quelle avviate dopo.
Perché la norma transitoria era irragionevole?
Perché lasciava senza protezione del minimo vitale i pensionati già sottoposti a esecuzione, creando una disparità di trattamento priva di giustificazione rispetto a chi affrontava una procedura successiva.
Quale parametro è stato applicato?
L’art. 3, primo comma, della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro su cui si fonda la decisione: uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina transitoria.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.