Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme della Regione Lazio relative alla decadenza degli incarichi di direzione degli enti regionali. Le censure, riferite al buon andamento della pubblica amministrazione, non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Alcune leggi della Regione Lazio prevedono che gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti regionali cessino automaticamente dopo un certo termine dall’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma. La questione nasceva da una controversia di lavoro davanti al Tribunale di Viterbo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 55, comma 5, della legge reg. Lazio n. 1 del 2004 (Statuto) e dell’art. 11, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 2002, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Viterbo in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
Il principio
Le questioni non sono state esaminate nel merito per ragioni di inammissibilità: la pronuncia non si pronuncia sulla compatibilità sostanziale delle norme con il principio di buon andamento, ma rileva un vizio nel modo in cui la questione è stata posta dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Cosa significa che le questioni sono «inammissibili»?
Significa che la Corte non entra nel merito perché riscontra un ostacolo processuale, ad esempio nel modo in cui il giudice ha motivato o formulato la questione.
Le norme regionali restano quindi in vigore?
Sì: in mancanza di una dichiarazione di illegittimità, le disposizioni impugnate continuano ad applicarsi.
Qual era il parametro invocato?
L’art. 97 della Costituzione, sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — unico parametro evocato: buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
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