Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della Regione Lazio: una in materia di protezione della fauna selvatica, l’altra incidente su ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica relativo al personale.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Lazio n. 9 del 2017 conteneva misure di finanza pubblica regionale. Due previsioni sono finite davanti alla Corte: una toccava la protezione della fauna selvatica, l’altra riguardava il personale, con riflessi sull’ordinamento civile e sul contenimento della spesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e il comma 97 della legge reg. Lazio n. 9 del 2017: il primo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente, in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla fauna selvatica); il secondo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2017.

Il principio

La protezione della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, che fissa standard uniformi inderogabili dalle Regioni; allo stesso modo la disciplina del personale, incidente sull’ordinamento civile e sul coordinamento della finanza pubblica, non può essere derogata dal legislatore regionale.

Domande e risposte

Perché la fauna selvatica è materia statale?

Perché la sua protezione rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, che con la legge n. 157 del 1992 fissa standard minimi uniformi.

Cosa si intende per «ordinamento civile»?

È la materia, riservata allo Stato, che comprende la disciplina dei rapporti di lavoro e dei relativi aspetti, sottratti alla competenza regionale.

Entrambe le norme impugnate sono state annullate?

Sì: la Corte ha dichiarato illegittimi sia la previsione sulla fauna selvatica, sia il comma relativo al personale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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