Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha respinto le censure mosse a norme della Regione Piemonte in materia ambientale: in parte non fondate, in riferimento alla tutela dell’ambiente, e in parte inammissibili, quanto ai parametri europei e processuali.
Di cosa si tratta
Il giudizio riguardava disposizioni della Regione Piemonte collegate alla manovra finanziaria, incidenti su profili di tutela dell’ambiente. La materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Piemonte, seconda sezione, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione a fonti dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione alle fonti europee evocate.
Il principio
Le censure relative alla tutela dell’ambiente non hanno trovato fondamento, mentre quelle ancorate ai parametri europei e processuali sono risultate inammissibili: la Corte conferma la disciplina regionale impugnata, senza riscontrare l’invasione della competenza statale.
Domande e risposte
Cosa distingue una pronuncia di «non fondatezza» da una di «inammissibilità»?
La non fondatezza riguarda il merito: la norma supera l’esame di costituzionalità. L’inammissibilità riguarda invece un vizio del modo in cui la questione è stata posta, che impedisce alla Corte di esaminarla nel merito.
La tutela dell’ambiente è sempre statale?
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato; in questo caso, però, la Corte non ha ritenuto che le norme piemontesi invadessero tale competenza.
Qual era l’esito complessivo?
Le norme regionali impugnate sono rimaste in vigore: nessuna dichiarazione di illegittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro principale: riparto di competenze fra Stato e Regioni, in particolare la tutela dell’ambiente.
- Art. 102 della Costituzione — parametro relativo alla funzione giurisdizionale, evocato per le questioni dichiarate inammissibili.
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