Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo sulla legge della Regione Campania impugnata per presunta violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’estinzione consegue al venir meno dei presupposti del giudizio, senza decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava un intervento finanziario regionale — circa 6,75 milioni di euro per la ricapitalizzazione di una società partecipata — sospettato di costituire un aiuto di Stato erogato senza la preventiva notifica alla Commissione europea richiesta dal diritto dell’Unione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Campania 30 maggio 2018, n. 23, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito della questione.
Il principio
Quando vengono meno i presupposti del giudizio — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata o per altre cause estintive — la Corte non decide la questione di legittimità, ma dichiara con ordinanza l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Che cosa significa «processo estinto»?
Significa che il giudizio si chiude per cause sopravvenute, senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza della questione costituzionale.
La legge regionale è stata dichiarata legittima?
No: la Corte non si è pronunciata sul merito; l’estinzione non equivale a un giudizio di legittimità o illegittimità.
Cosa sono gli aiuti di Stato?
Sono vantaggi economici concessi dalle autorità pubbliche alle imprese che, per il diritto UE, vanno di regola notificati alla Commissione europea prima di essere erogati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea ex art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE
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