Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara incostituzionale la legge del Friuli-Venezia Giulia che imponeva l’applicazione del contratto nazionale giornalistico al personale degli uffici stampa regionali. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, riservato allo Stato.

Di cosa si tratta

Il trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici «privatizzati» è affidato alla contrattazione collettiva nazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva invece previsto, per legge, l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti in servizio negli uffici stampa istituzionali regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all’art. 4 dello statuto speciale, perché la norma incideva sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata alla competenza statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata.

Il principio

La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartiene alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e affidata alla contrattazione collettiva: la Regione non può imporre per legge l’applicazione di un determinato contratto nazionale.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva imporre il contratto giornalistico?

Perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato e rimessa alla contrattazione collettiva.

Che cos’è la materia «ordinamento civile»?

È l’ambito, riservato allo Stato, che comprende la regolazione dei rapporti di diritto privato, tra cui il rapporto di lavoro contrattualizzato.

Lo statuto speciale salvava la norma regionale?

No: anche la competenza statutaria deve rispettare i principi dell’ordinamento e le norme di riforma economico-sociale, qui non osservati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.