Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara incostituzionale la legge del Friuli-Venezia Giulia che imponeva l’applicazione del contratto nazionale giornalistico al personale degli uffici stampa regionali. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
Il trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici «privatizzati» è affidato alla contrattazione collettiva nazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva invece previsto, per legge, l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti in servizio negli uffici stampa istituzionali regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all’art. 4 dello statuto speciale, perché la norma incideva sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata alla competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata.
Il principio
La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartiene alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e affidata alla contrattazione collettiva: la Regione non può imporre per legge l’applicazione di un determinato contratto nazionale.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva imporre il contratto giornalistico?
Perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato e rimessa alla contrattazione collettiva.
Che cos’è la materia «ordinamento civile»?
È l’ambito, riservato allo Stato, che comprende la regolazione dei rapporti di diritto privato, tra cui il rapporto di lavoro contrattualizzato.
Lo statuto speciale salvava la norma regionale?
No: anche la competenza statutaria deve rispettare i principi dell’ordinamento e le norme di riforma economico-sociale, qui non osservati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», ratio della decisione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione richiamato tra i parametri
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra i dipendenti pubblici evocato dallo Stato
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