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La Corte respinge o dichiara inammissibili le censure contro la riforma che ha trasformato la Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associazione di diritto privato. Il decreto legislativo non ha ecceduto la delega: il riordino degli enti può comportare anche modifiche della loro natura giuridica.
Di cosa si tratta
Con il d.lgs. n. 178 del 2012 la Croce Rossa Italiana, storico ente pubblico, è stata riorganizzata trasformandola in un’associazione di diritto privato, con soppressione e liquidazione del vecchio ente. Alcuni interessati hanno contestato che il Governo potesse spingersi fino a cambiare la natura giuridica dell’ente in base alla delega ricevuta.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, in riferimento agli artt. 1, 3, 76, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU), per eccesso di delega rispetto all’art. 2 della legge n. 183 del 2010, che avrebbe consentito solo un riordino e non una trasformazione strutturale dell’ente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 117, primo comma, Cost. e non fondate le restanti: la riforma della Croce Rossa resta valida.
Il principio
La delega al «riordino» di un ente abilita il Governo a interventi anche incisivi sulla sua struttura e natura giuridica, purché coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento. La trasformazione della Croce Rossa in associazione privata rientrava nel perimetro della delega.
Domande e risposte
La Croce Rossa è oggi un ente pubblico?
No: la riforma del 2012, qui ritenuta legittima, l’ha trasformata in un’associazione di diritto privato.
Che cos’è l’eccesso di delega?
È il vizio del decreto legislativo che va oltre i limiti e i criteri direttivi fissati dalla legge di delega, in violazione dell’art. 76 Cost.
La delega di «riordino» consente di trasformare un ente?
Sì, secondo la Corte: il riordino può includere modifiche strutturali e della natura giuridica, se coerenti con i principi della delega.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, parametro centrale della pronuncia
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione richiamato tra i parametri
- Art. 117 della Costituzione — vincoli internazionali ex art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU
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