Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte inammissibili le questioni con cui si chiedeva, in sostanza, di reintrodurre il reato di ingiuria, abrogato dalla riforma di depenalizzazione del 2016.

Di cosa si tratta

Con il decreto legislativo n. 7 del 2016 il legislatore ha abrogato il reato di ingiuria, trasformandolo in illecito civile con sanzione pecuniaria. Un Giudice di pace riteneva irragionevole questa scelta rispetto alla diffamazione, che resta reato, e ha chiesto alla Corte di intervenire.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 (delega) e sull’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, mirando di fatto a ripristinare la norma incriminatrice abrogata.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità e l’inammissibilità delle questioni proposte dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Il principio

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che mirano a reintrodurre nell’ordinamento una norma incriminatrice abrogata: la scelta se punire o depenalizzare una condotta è riservata alla discrezionalità del legislatore e non può essere surrogata da una pronuncia della Corte con effetti in malam partem.

Domande e risposte

Che cosa significa intervento «in malam partem»?

Indica una pronuncia che peggiorerebbe la posizione dell’imputato, ad esempio reintroducendo o estendendo un reato; di regola la Corte non può produrre questi effetti.

Perché la Corte non ha ripristinato il reato di ingiuria?

Perché la decisione di depenalizzare una condotta spetta al legislatore: la Corte non può ricreare una fattispecie penale abrogata.

L’ingiuria è oggi punita?

Non come reato: dal 2016 è un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile, fermo restando il risarcimento del danno.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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