Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte inammissibili le questioni con cui si chiedeva, in sostanza, di reintrodurre il reato di ingiuria, abrogato dalla riforma di depenalizzazione del 2016.
Di cosa si tratta
Con il decreto legislativo n. 7 del 2016 il legislatore ha abrogato il reato di ingiuria, trasformandolo in illecito civile con sanzione pecuniaria. Un Giudice di pace riteneva irragionevole questa scelta rispetto alla diffamazione, che resta reato, e ha chiesto alla Corte di intervenire.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 (delega) e sull’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, mirando di fatto a ripristinare la norma incriminatrice abrogata.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità e l’inammissibilità delle questioni proposte dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Il principio
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che mirano a reintrodurre nell’ordinamento una norma incriminatrice abrogata: la scelta se punire o depenalizzare una condotta è riservata alla discrezionalità del legislatore e non può essere surrogata da una pronuncia della Corte con effetti in malam partem.
Domande e risposte
Che cosa significa intervento «in malam partem»?
Indica una pronuncia che peggiorerebbe la posizione dell’imputato, ad esempio reintroducendo o estendendo un reato; di regola la Corte non può produrre questi effetti.
Perché la Corte non ha ripristinato il reato di ingiuria?
Perché la decisione di depenalizzare una condotta spetta al legislatore: la Corte non può ricreare una fattispecie penale abrogata.
L’ingiuria è oggi punita?
Non come reato: dal 2016 è un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile, fermo restando il risarcimento del danno.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro evocato sui diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sul principio di uguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, evocato in relazione a fonti sovranazionali
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