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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), relativa all’accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte di un’associazione di volontariato.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi ha redditi bassi di difendersi in giudizio a carico dello Stato. Il caso riguardava un’associazione di volontariato (una Onlus di pubblica assistenza) che chiedeva di accedere al beneficio in un contenzioso amministrativo contro un’azienda sanitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Marche ha sollevato la questione sull’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento delle formazioni sociali rispetto alle persone fisiche nell’accesso al beneficio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, basata su un autonomo procedimento di ammissione fondato sui requisiti di reddito e sull’assenza di scopo di lucro, non è in sé lesiva dei principi costituzionali invocati: la questione, oltre che in parte non fondata, era in parte priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

È lo strumento che consente alle persone con redditi inferiori a una certa soglia di difendersi in giudizio con costi a carico dello Stato.

Perché una parte della questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché, sul parametro dell’art. 2 Cost., la motivazione del giudice rimettente è stata ritenuta inadeguata a sostenere la censura.

L’associazione è stata esclusa dal beneficio?

La Corte non ha ritenuto incostituzionale la disciplina: l’ammissione dipende dai requisiti di reddito e dall’assenza di fini di lucro valutati nell’apposito procedimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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