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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Regione Toscana contro alcune disposizioni del decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 conteneva disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. La Regione Toscana riteneva che alcune di queste norme invadessero le proprie competenze e ledessero la sua autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato in via principale l’art. 1, commi 4 e 11-quater, del decreto-legge n. 148 del 2017, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Il principio
Le disposizioni statali impugnate non determinano l’invasione delle competenze regionali né la lesione dell’autonomia finanziaria denunciate dalla Regione: le censure sono manifestamente prive di fondamento.
Domande e risposte
Che cosa significa «manifesta infondatezza»?
È una pronuncia con cui la Corte respinge la questione perché palesemente priva di fondamento, spesso con ordinanza anziché con sentenza.
Perché la Corte ha usato un’ordinanza?
Perché l’infondatezza delle censure era evidente e non richiedeva la forma più ampia della sentenza.
Quali parametri costituzionali invocava la Regione?
Gli artt. 117 (riparto di competenze), 119 (autonomia finanziaria) e 3 (ragionevolezza) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sotto il profilo della ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — terzo e quarto comma, sul riparto di competenze legislative
- Art. 119 della Costituzione — primo e secondo comma, sull’autonomia finanziaria regionale
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