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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 del codice civile in tema di mora del creditore. Le norme, lette in modo costituzionalmente orientato, non impongono al lavoratore licenziato in modo illegittimo un «doppio» obbligo di pagamento gravante sul cedente, già soddisfatto dalla cessionaria.
Di cosa si tratta
La controversia nasce da una cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima: Telecom Italia, cedente, si vedeva chiedere di pagare di nuovo le retribuzioni già corrisposte dalla società cessionaria al lavoratore. Si discuteva se le regole civilistiche sulla mora del creditore (cioè il rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa) imponessero al cedente di pagare due volte.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato la questione sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della CEDU, lamentando un trattamento irragionevole e un pregiudizio per il datore di lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate «nei sensi di cui in motivazione», accogliendo un’interpretazione adeguatrice: le norme non vanno lette nel senso di imporre al cedente un secondo pagamento di somme già versate dalla cessionaria al lavoratore.
Il principio
Le disposizioni civilistiche sulla mora del creditore devono essere interpretate in modo conforme a Costituzione: non legittimano una duplicazione del debito retributivo a carico del cedente quando il lavoratore ha già ricevuto la retribuzione dalla società cessionaria subentrata.
Domande e risposte
Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma resta in vigore, ma la Corte ne indica l’interpretazione corretta e conforme a Costituzione, che i giudici devono seguire.
Il lavoratore perde qualcosa con questa decisione?
No: il lavoratore conserva quanto già ricevuto. La Corte esclude soltanto che lo stesso importo debba essere pagato una seconda volta dal cedente.
Quali sono gli articoli del codice civile coinvolti?
Gli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., che disciplinano la mora del creditore e l’offerta della prestazione da parte del debitore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sotto il profilo della ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — parametro evocato a tutela del diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — parametro evocato sul giusto processo
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo
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