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La Corte dichiara estinto il processo sulla norma della Provincia autonoma di Bolzano che poneva a carico del paziente il costo delle prestazioni differibili fruite in pronto soccorso: dopo la sostituzione della disposizione, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Provincia ha accettato.
Di cosa si tratta
Per contrastare l’abuso del pronto soccorso, la Provincia di Bolzano aveva previsto che le prestazioni differibili fruite al pronto soccorso fossero a carico del paziente, anche se esente dal ticket, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. Lo Stato aveva impugnato la norma ritenendola lesiva dei livelli essenziali di assistenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con i livelli essenziali di assistenza e con il coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. La disposizione impugnata è stata sostituita dall’art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2020; il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuta la nuova norma conforme a quella nazionale, ha rinunciato al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia. La rinuncia accettata comporta l’estinzione del processo ex art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se il ticket sul pronto soccorso fosse legittimo?
No: il processo si è chiuso con l’estinzione, senza una pronuncia di merito, perché la norma era stata sostituita e lo Stato aveva rinunciato al ricorso.
Cosa ha determinato l’estinzione?
La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, a seguito della modifica della disposizione contestata.
Cosa erano le «prestazioni differibili» del caso?
Prestazioni non urgenti per le quali la norma provinciale prevedeva un costo a carico del paziente, allo scopo di disincentivare l’accesso improprio al pronto soccorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica, parametri del ricorso poi rinunciato.
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