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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime le norme pugliesi che equiparavano, ai fini previdenziali e con effetto retroattivo, il personale dei SERT già in regime di convenzione al personale di ruolo: così facendo la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale e ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Per salvaguardare la funzionalità dei Servizi per le tossicodipendenze, una legge statale del 1999 aveva inserito nei ruoli delle aziende sanitarie il personale specializzato già convenzionato. La Regione Puglia, con proprie norme, aveva riconosciuto a tale personale, anche ai fini previdenziali e con efficacia retroattiva, l’anzianità del servizio prestato in convenzione, imponendo la contribuzione INPDAP come per i dipendenti di ruolo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lecce, giudice del lavoro, sollevava questioni sull’art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 e sull’art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006 (come sostituito dall’art. 24 della legge reg. n. 10 del 2007), in riferimento agli artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lett. l) ed o), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, sia coperto da contribuzione INPDAP alla stessa stregua del personale dipendente. Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2009, che estendeva la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.

Il principio

La disciplina previdenziale è riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. o); la Regione non può equiparare retroattivamente il personale convenzionato a quello di ruolo creando un rapporto previdenziale estraneo all’ordinamento, invadendo anche la materia «ordinamento civile».

Domande e risposte

Cosa non poteva fare la Regione Puglia?

Non poteva stabilire, con propria legge e con effetto retroattivo, che il periodo svolto in convenzione fosse coperto dalla stessa contribuzione del personale di ruolo, perché la materia previdenziale è di competenza esclusiva statale.

Cos’è la dichiarazione di illegittimità «in via consequenziale»?

È l’estensione dell’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui l’art. 3 della legge reg. n. 27 del 2009 che applicava la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.

Perché è coinvolto anche l’ordinamento civile?

Perché l’equiparazione previdenziale si collegava a un’assimilazione dello status giuridico del personale convenzionato a quello di ruolo, materia anch’essa riservata allo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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